La FLC-Cgil incita gli insegnanti di religione ad agire illegalmente

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83pico@live.it
00martedì 28 ottobre 2008 09:41
Questa mattina, mentre mi preparavo l'esame di legislazione scolastica, ho cercato su internet le norme che prevedono la possibilità per l'insegnante di religione di bocciare o promuovere gli alunni. Mi sono imbattuto su un articolo del sindacato FLC-Cgil che, opponendosi alle norme in materia, invita gli insegnanti di religione ad agire contro le leggi dello stato. Sono rimasto talmente scandalizzato dall'invito a delinquere proposto da questa associazione che ho pensato di commentare sul forum ciò che ho letto.
Ricopio l'articolo dal sito del sindacato...

Una nostra recente nota pubblicata sul sito ha richiamato l’attenzione sul fatto che in alcune scuole si è consentito, anche per interventi sbagliati dell’Amministrazione scolastica locale e per sentenze assolutamente non condivisibili di qualche TAR, di rendere determinante il voto dell’Insegnante di Religione Cattolica ai fini della promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi di tale insegnamento.

Leggiamo da notizie di stampache alcune Associazioni Cattoliche criticano la posizione della FLC Cgil che metterebbe in discussione l’autonomia della scuola su questo punto e, a conforto delle loro argomentazioni, citano una nota del Ministro Moratti nella quale si afferma che “la materia religione cattolica, dal momento che ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle nostre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e non finale del profitto degli alunni”.

Sull’uno e sull’altro punto ribadiamo la fondatezza della nostra posizione.

L’autonomia della scuola si esercita nel rispetto delle leggi, e le scuole autonome, non essendo più soggetti subordinati al Ministero, potrebbero non tener conto, assumendosene la responsabilità nei confronti innanzitutto dei cittadini, di circolari e note del Ministero stesso. E tuttavia, pur volendo entrare nel merito della nota ministeriale citata, non possiamo non rilevare come quella stessa nota nulla dice sulla questione di che si tratta – non poter essere determinante il voto di Religione Cattolica – ma si limita a ribadire con enfasi una ovvietà: che l’Insegnamento di Religione Cattolica, una volta scelto, concorre alla valutazione globale e finale dell’alunno. Certo che deve concorrere, ma sotto forma di giudizio motivato nel caso dovesse risultare determinante, perché per Accordo fra Stato e Santa Sede, l’Insegnamento di Religione Cattolica non dispone di voti ed esami ma solo di una nota speciale nella normalità dei casi (articolo 309 del D.L.vo 297/94) e di un giudizio motivato nel caso di voto determinate per la promozione o bocciatura (DPR202/1990 e annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e gli esami).

Non si mettono in discussione così gli uguali diritti e doveri degli Insegnanti di Religione Cattolica fissati dall’art.309 del D.L.vo 297/94 anche in materia di valutazioni periodiche e finali degli alunni limitatamente a coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Anche perché lo stesso articolo stabilisce che l’insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione o pagella bensì su di una “speciale nota” redatta dall’insegnante di religione cattolica. Questa nota è redatta “in luogo” - cioè sostituisce - di voti e di esami. La legge non prevede, dunque, voti ed esami per la religione cattolica, mauna nota “riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.

Da questa norma primaria scaturiscono poi le norme secondarie e le disposizioni conseguenti: le annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e sugli esami all’articolo 137, che riproducono negli stessi termini quanto contenuto nel DPR202/1990. Tali norme e disposizioni, nel salvaguardare giustamente il diritto dell’Insegnante di Religione Cattolica di partecipare per gli alunni avvalentisi agli scrutini finali, escludono l’incidenza del suo voto qualora quest’ultimo dovesse risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura. In tal caso, infatti, nel caso cioè in cui il voto dell’insegnante di religione cattolica dovesse risultare determinante per la promozione o la bocciatura, tale voto “diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

Roma, 26 aprile 2007

Link all'articolo.

Possiamo vedere come la FLC-Cgil si scagli contro gli studenti volenterosi che hanno scelto di svolgere le ore di religione e che hanno il diritto di ottenere un vantaggio scolastico nei confronti degli studenti che hanno preferito avviarsi verso l'analfabetismo religioso evitando l'insegnamento della religione. Quando uno studente ha deciso di avvalersi dell'insegnamento della religione, che è una materia scolastica con dignità formativa e culturale identica a quella delle altre materie, ha il diritto di vedersi riconosciuto l'impegno con cui frequenta le lezioni di religione e il profitto che ne trae (vedi sentenze Corte Costituzionale n.13 del 1991; Corte Costituzionale n.290 del 1992; Tar Lazio n.7101 del 15 settembre 200).
A proposito di giurisprudenza, la FLC-Cgil, citando norme e sentenze, utilizza solo quelle che le fanno comodo, interpretandole a modo proprio e fingendo di ignorare (o forse proprio ignorando) tutta quella giurisprudenza dalla quale non si sente appoggiata; ad esempio dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana.
Fioroni ha ritenuto di ribadire il concetto di cui sopra con l'O.M. n° 26 del 15 marzo 2007, colmando un vuoto legislativo che aveva causato qualche difficoltà applicativa e riprendendo le determinazioni dell'ex Ministro Berlinguer.
Lo scandalo principale di questo articolo, al di là della discriminazione contro gli studenti che motivati dalla voglia di conoscenza si sono avvalsi dell'insegnamento della religione e l'ignoranza nel campo della legislazione scolastica, è quello di invitare gli insegnanti di religione a non tenere in considerazione qualsiasi norma che dissenta da quanto imposto da questo misero sindacato, sia che venga dal Ministero dell'Istruzione (giustificando tale ammutinamento con l'autonomia di cui godono i dirigenti), sia che venga da qualche TAR (stavolta la scusa é che non si può applicare una norma riguardante un caso singolo a tutto il territorio nazionale).
Di fronte a tale sfrontatezza si resta allibiti. Qua siamo di fronte ad un incitamento ad ignorare le norme emanate dal Ministero - che è l'unico organismo in grado di decidere in materia scolastica - nel momento in cui differiscono da quanto argomentato dalla FLC-Cgil. Di più, si cerca di delegittimare le decisioni dei giudici e a disconoscere la validità delle sentenze dei TAR sul territorio nazionale (ma per poi avallarle nel momento in cui, ad esempio, stabiliscono che le valutazioni quadrimestrali sull'insegnamento della religione vanno redatte in una scheda a parte).
E' stato superato ogni limite: incitare a disattendere precise norme dell'Amministrazione e della giurisprudenza vuol dire che la FLC-Cgil vuole arrogarsi un potere che non le spetta. Significa che la FLC-Cgil, in dispregio di una giurisprudenza confermata da molti Giudici, si ritiene migliore dei Giudici stessi.
Concludo invitando gli insegnanti di religione ad opporsi all'illegalità incitata dalla FLC-Cgil, decidendo liberamente sulla promozione o bocciatura degli studenti attraverso il loro voto determinante (DPR202/1990) e, qualora altri insegnanti agiscano illegalmente negando la decisività del voto degli insegnanti di religione, gli insegnanti di religione sono tenuti ad abbandonare i consigli di classe con conseguente annullamento dello scrutinio.
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